Si informa la cittadinanza che il Comune di Rocca di Papa ha adottato il un nuovo portale istituzionale, che presenta funzioni aggiornate e accessibilità maggiori rispetto al presente.
Su questo vecchio portale, sono consultabili solo informazioni e/o documenti antecedenti febbraio 2018. In caso di difficoltà di ricerca dei documenti, per garantire la massima trasparenza amministrativa, si invita a contattare gli uffici di competenza, che forniranno tutte le documentazioni richieste.

Guida alle prestazioni sociali

 Per maggiori informazioni: Uff. Servizi Sociali – Corso Costituente n.26 - tel. 06.94286176 – 144 – 142
 
Orari: lunedì e venerdì 9-13 – martedì e giovedì 15-17:30 – mercoledì 08.15 – 11:00
 
ASSEGNO DI MATERNITA'
L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Possono presentare la domanda le madri:

  • cittadine italiane
  • cittadine comunitarie
  • cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno
    (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.

Si rammenta che le questure provvedono al rilascio della carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l’assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente per ottenere il rilascio della carta di soggiorno onde evitare il superamento del predetto termine di sei mesi. Si rammenta inoltre che, ai sensi del comma 2 dell’art.9 del D.Lgs. 286/98, la cittadina extracomunitaria, coniugata con un cittadino italiano, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno senza attendere i sei anni previsti al comma 1 dello stesso art.9.
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
  
L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI
L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
REQUISITI

  • Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
  • nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
  • risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno. Per l’anno 2005 l’Indicatore della Situazione Economica è pari a euro 21.309,43 annui per nuclei familiari con 5 componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall’allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.

IL NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.
Pertanto, dovranno essere dichiarati:

  • tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente compresi i tre minori;
  • le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica del genitore richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al 1° punto ) ai fini del pagamento dell’Irpef;
  • il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.

Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:

  • quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
  • quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
  • quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

 
 BONUS SOCIALE PER LE UTENZE DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA
CHE COS’E’:
Il “bonus energia” (che consiste nella possibilità di beneficiare di un regime di compensazione della spesa dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica e gas) è uno strumento introdotto dal Governo con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
A CHI E’ RIVOLTO:
Presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune è attivo il servizio per la richiesta del Bonus Sociale che è rivolto a tre categorie di utenti:

  1. Cittadini in gravi condizioni di salute che utilizzano apparecchiature mediche ad elevato consumo di energia elettrica (tali pazienti hanno già ricevuto dall’ULSS il certificato apposito); per i casi di grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita
  2. Famiglie a basso reddito con I.S.E.E. fino a € 7500.
  3. Famiglie numerose con almeno quattro figli a carico, con reddito I.S.E.E. fino a 20000€ (legge gennaio 2009, n.2)

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
Per poter effettuare la richiesta gli interessati dovranno presentarsi all’Ufficio, negli orari di ricevimento, muniti di:

    • Documento d’identità valido;
    • Numero P.O.D. riportato sulla prima pagina della bolletta ENEL, composto da 14 cifre e iniziante con IT;
    • Codice fiscale dell’intestatario del contatore ENEL e dati anagrafici dei componenti il nucleo;
    • Attestazione I.S.E.E. o certificato della ASL.

 
SPORTELLO INPS:
E’ possibile richiedere, durante l’orario di apertura, l’estratto contributivo della propria posizione lavorativa.  
 
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA:

  • Anziani che vivono soli;
  • Minori con disagio psico-sociale.

 
FINALITA’ DEL SERVIZIO:
La finalità del servizio è quella di consentire la permanenza nel proprio ambiente abituale di vita, contrastare il ricorso all’ospedalizzazione, proteggere i soggetti dimessi dagli ospedali ma non ancora in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio e la continuazione delle cure, sostenere e sollevare le famiglie, rimuovere gli ostacoli che aggravano la condizione di non autosufficienza, aiutare nel percorso individuale di rafforzamento della propria autonomia.
 
SERVIZI PREVISTI:

  • Assistenza e cura alla persona;
  • Governo della casa;
  • Aiuto per il soddisfacimento di esigenze individuali e per favorire l’autosufficienza nelle attività quotidiane (aiuto igiene personale, preparazione e somministrazione dei pasti, acquisto dei generi alimentari e capi di vestiario di prima necessità, ecc.)
  • Promozione e mantenimento dei legami sociali e familiari
  • Sostegno socio-educativo a minori;
  • Sostegno e consulenza al “care-giver” (colui che si prende cura).

 
Per maggiori informazioni: Uff. Servizi Sociali – Corso Costituente n.26 - tel. 06.94286142 – 172
Orari: lunedì e venerdì 9-13 – martedì e giovedì 15-17:30 – mercoledì 08.15 – 11:00
 
TRASPORTO DISABILI
Il servizio è disponibile, su richiesta, per ragazzi delle scuole superiori portatori di handicap motorio con difficoltà di deambulazione.
Per maggiori informazioni: Uff. Servizi Sociali – Corso Costituente n.26 - tel. 06.94286176 – 144 – 142
Orari: lunedì e venerdì 9-13 – martedì e giovedì 15-17:30 – mercoledì 08.15 – 11:00
 
AFFIDO FAMILIARE
CHE COS’E’:
E’ la risposta di aiuto a un bambino o adolescente, straniero o italiano, che non dispone, per un periodo della sua vita, di un ambiente familiare capace di assicurargli quello di cui ha bisogno.
Le caratteristiche fondamentali dell’affido sono la temporaneità, il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine e la previsione del rientro del bambino nella propria famiglia. L’affido familiare può essere a tempo pieno, allora il bambino vive permanentemente con la famiglia affidataria, oppure a tempo parziale quando trascorre alcune ore della giornata o della settimana. L’affidamento familiare si conclude quando viene superata la fase di difficoltà della famiglia di origine che pertanto può nuovamente accogliere il proprio figlio.
Il Polo Affido accoglie le persone disponibili all’affido, accompagnandole in un percorso formativo, svolge una funzione di consulenza nei riguardi dei servizi territoriali e favorisce l’integrazione delle diverse esperienze presenti sul territorio.
DOVE?
Via E. Ferri 65 – tel. 06.9497892 – e-mail: polo affido.h1235@tiscali.it
Orari: martedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17
 
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
CHE COS'E' ?
È un servizio diretto a favorire l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap mediante la programmazione e la realizzazione di interventi educativi individualizzati di aiuto e sostegno all’autonomia ed alla comunicazione personale.
A CHI SI RIVOLGE ?
Si rivolge ad alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado con certificazione di handicap ai sensi della L. 104/92 che abbiano difficoltà cognitive e/o comunicative che ostacolino l’apprendimento e la partecipazione alla vita scolastica.
COME SI ACCEDE ?
La richiesta di assistenza educativa deve essere prevista dalla Scuola nel Piano Educativo Individualizzato dell’alunno il quale, successivamente, deve essere trasmesso in copia al competente Ufficio del Comune. Il PEI predisposto dagli operatori scolastici e socio sanitari, con la partecipazione della famiglia, individua, in relazione agli specifici bisogni dell’alunno, gli obiettivi didattici  da raggiungere durante l’anno scolastico. Sulla base di tali richieste ed in relazione alle risorse disponibili il competente Ufficio assegna a ciascuna direzione didattica educatori/assistenti educativi con il compito di partecipare, insieme agli insegnanti ed alle altre figure coinvolte, alla realizzazione degli obiettivi prefissati.
Per maggiori informazioni: Uff. Servizi Sociali – Corso Costituente n.26 - tel. 06.94286176 – 144 – 142
Orari: lunedì e venerdì 9-13 – martedì e giovedì 15-17:30 – mercoledì 08.15 – 11:00