Cambio di residenza in tempo reale
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Dal 9 maggio 2012 cambiano le regole
Con Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012, sono state modificate le regole per le variazioni anagrafiche attinenti il cambio di residenza con provenienza da altri comuni o dall’estero e all’interno dello stesso Comune (cambi di abitazione), nonché quelle riguardanti la cancellazione anagrafica per emigrazione in altro Comune o all’estero.
Dal 9 maggio 2012, infatti, alle dichiarazioni di variazione anagrafica rese dai cittadini, dovrà seguire da parte del Comune ricevente, la registrazione di tale variazione (iscrizione, cancellazione, cambio di abitazione) entro due giorni dalla data della dichiarazione resa dal cittadino.
Vantaggi
Accertamenti e conseguenze
Il Comune a seguito della dichiarazione resa di variazione anagrafica dispone, entro 45 giorni dalla data di ricezione, gli accertamenti che, in caso di esito negativo, cioè di non conformità con la dichiarazione resa, comportano conseguenze alquanto pesanti rispetto alla disciplina applicata finora:
Qualora entro il termine dei 45 giorni previsti per gli accertamenti non vengano comunicati dal Comune al cittadino eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dall’art. 10-bis e 20 della legge 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto esistente alla data della data di dichiarazione. Opera cioè il silenzio-assenso.
Qualora, invece, a seguito degli accertamenti svolti, l’ufficiale di anagrafe provvede alla comunicazione al cittadino di requisiti mancanti o di accertamenti negativi emersi, l’interessato ha tempo 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del Comune interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni.
Modalità di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione va presentata su moduli predisposti dal Ministero dell’Interno, pubblicati sul sito www2.comune.roccadipapa.rm.it alla voce Servizi Demografici e scaricabili a fondo pagina.
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche con una delle seguenti modalità:
allegando copia della dichiarazione recante la firma autografa e le copie dei documenti d’identità del dichiarante e dei componenti della famiglia maggiorenni
Il mezzo telematico è consentito ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante.
Dal 29.03.2014 a seguito dell'art. 5 del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'expo 2015 (G.U. n. 73 del 28.03.2014)
chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza nè l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di Legge.
Per tutti coloro che volessero inoltrare richiesta di residenza o cambio di domicilio on-line o per posta normale, dovranno compilare ed allegare alla stessa i modelli 1 o 2 di seguito disponibili, pena decadenza della richiesta stessa.
Collegamenti:
[1] mailto:protocollo@pec-comuneroccadipapa.it
[2] http://www2.comune.roccadipapa.rm.it/
[3] mailto:t_guidi@comune.roccadipapa.rm.it
[4] http://www2.comune.roccadipapa.rm.it/sites/roccadipapa/files/dichiarazione di residenza1_0.rtf
[5] http://www2.comune.roccadipapa.rm.it/sites/roccadipapa/files/modulo_assenso_0.rtf
[6] http://www2.comune.roccadipapa.rm.it/sites/roccadipapa/files/allegato A - cittadini extra comunitari_0.pdf