Per maggiori informazioni: Uff. Servizi Sociali – Corso Costituente n.26 - tel. 06.94286176 – 144 – 142
Orari: lunedì e venerdì 9-13 – martedì e giovedì 15-17:30 – mercoledì 08.15 – 11:00
ASSEGNO DI MATERNITA'
L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Possono presentare la domanda le madri:
Si rammenta che le questure provvedono al rilascio della carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l’assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente per ottenere il rilascio della carta di soggiorno onde evitare il superamento del predetto termine di sei mesi. Si rammenta inoltre che, ai sensi del comma 2 dell’art.9 del D.Lgs. 286/98, la cittadina extracomunitaria, coniugata con un cittadino italiano, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno senza attendere i sei anni previsti al comma 1 dello stesso art.9.
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI
L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
REQUISITI
IL NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.
Pertanto, dovranno essere dichiarati:
Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:
BONUS SOCIALE PER LE UTENZE DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA
CHE COS’E’:
Il “bonus energia” (che consiste nella possibilità di beneficiare di un regime di compensazione della spesa dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica e gas) è uno strumento introdotto dal Governo con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
A CHI E’ RIVOLTO:
Presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune è attivo il servizio per la richiesta del Bonus Sociale che è rivolto a tre categorie di utenti:
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
Per poter effettuare la richiesta gli interessati dovranno presentarsi all’Ufficio, negli orari di ricevimento, muniti di:
SPORTELLO INPS:
E’ possibile richiedere, durante l’orario di apertura, l’estratto contributivo della propria posizione lavorativa.
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA:
FINALITA’ DEL SERVIZIO:
La finalità del servizio è quella di consentire la permanenza nel proprio ambiente abituale di vita, contrastare il ricorso all’ospedalizzazione, proteggere i soggetti dimessi dagli ospedali ma non ancora in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio e la continuazione delle cure, sostenere e sollevare le famiglie, rimuovere gli ostacoli che aggravano la condizione di non autosufficienza, aiutare nel percorso individuale di rafforzamento della propria autonomia.
SERVIZI PREVISTI:
Per maggiori informazioni: Uff. Servizi Sociali – Corso Costituente n.26 - tel. 06.94286142 – 172
Orari: lunedì e venerdì 9-13 – martedì e giovedì 15-17:30 – mercoledì 08.15 – 11:00
TRASPORTO DISABILI
Il servizio è disponibile, su richiesta, per ragazzi delle scuole superiori portatori di handicap motorio con difficoltà di deambulazione.
Per maggiori informazioni: Uff. Servizi Sociali – Corso Costituente n.26 - tel. 06.94286176 – 144 – 142
Orari: lunedì e venerdì 9-13 – martedì e giovedì 15-17:30 – mercoledì 08.15 – 11:00
AFFIDO FAMILIARE
CHE COS’E’:
E’ la risposta di aiuto a un bambino o adolescente, straniero o italiano, che non dispone, per un periodo della sua vita, di un ambiente familiare capace di assicurargli quello di cui ha bisogno.
Le caratteristiche fondamentali dell’affido sono la temporaneità, il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine e la previsione del rientro del bambino nella propria famiglia. L’affido familiare può essere a tempo pieno, allora il bambino vive permanentemente con la famiglia affidataria, oppure a tempo parziale quando trascorre alcune ore della giornata o della settimana. L’affidamento familiare si conclude quando viene superata la fase di difficoltà della famiglia di origine che pertanto può nuovamente accogliere il proprio figlio.
Il Polo Affido accoglie le persone disponibili all’affido, accompagnandole in un percorso formativo, svolge una funzione di consulenza nei riguardi dei servizi territoriali e favorisce l’integrazione delle diverse esperienze presenti sul territorio.
DOVE?
Via E. Ferri 65 – tel. 06.9497892 – e-mail: polo affido.h1235@tiscali.it
Orari: martedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
CHE COS'E' ?
È un servizio diretto a favorire l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap mediante la programmazione e la realizzazione di interventi educativi individualizzati di aiuto e sostegno all’autonomia ed alla comunicazione personale.
A CHI SI RIVOLGE ?
Si rivolge ad alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado con certificazione di handicap ai sensi della L. 104/92 che abbiano difficoltà cognitive e/o comunicative che ostacolino l’apprendimento e la partecipazione alla vita scolastica.
COME SI ACCEDE ?
La richiesta di assistenza educativa deve essere prevista dalla Scuola nel Piano Educativo Individualizzato dell’alunno il quale, successivamente, deve essere trasmesso in copia al competente Ufficio del Comune. Il PEI predisposto dagli operatori scolastici e socio sanitari, con la partecipazione della famiglia, individua, in relazione agli specifici bisogni dell’alunno, gli obiettivi didattici da raggiungere durante l’anno scolastico. Sulla base di tali richieste ed in relazione alle risorse disponibili il competente Ufficio assegna a ciascuna direzione didattica educatori/assistenti educativi con il compito di partecipare, insieme agli insegnanti ed alle altre figure coinvolte, alla realizzazione degli obiettivi prefissati.
Per maggiori informazioni: Uff. Servizi Sociali – Corso Costituente n.26 - tel. 06.94286176 – 144 – 142
Orari: lunedì e venerdì 9-13 – martedì e giovedì 15-17:30 – mercoledì 08.15 – 11:00
Collegamenti:
[1] http://www.inps.it/servizi/PrestazioniSociali/Informazioni/Generali.htm#top
[2] mailto:affido.h1235@tiscali.it