Si informa la cittadinanza che il Comune di Rocca di Papa ha adottato il un nuovo portale istituzionale, che presenta funzioni aggiornate e accessibilità maggiori rispetto al presente.
Su questo vecchio portale, sono consultabili solo informazioni e/o documenti antecedenti febbraio 2018. In caso di difficoltà di ricerca dei documenti, per garantire la massima trasparenza amministrativa, si invita a contattare gli uffici di competenza, che forniranno tutte le documentazioni richieste.

DIVIETO DI CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI NON DOMESTICI

in
Misura necessarie per far fronte all'emergenza idrica

Ordinanza n.55 del 12 giugno 2017
I L   S I N D A C O
Vista la nota prot. n. 12863 del 30/05/2017 della Società ACEA ATO 2 S.p.a., gestore per conto del Comune dell’Acquedotto, con la quale richiede l’emanazione di una ordinanza con divieto di utilizzo dell’acqua potabile per usi diversi da quelli del consumo umano considerata la difficoltà di garantire un costante approvvigionamento idrico, a causa dello stato delle risorse idropotabili a disposizione e dell’aumento delle temperature che comporta l’incremento dei consumi idrici;
Preso atto  onde evitare disservizi e irregolarità nell’approvvigionamento, della necessità di assicurare il corretto uso dell’acqua destinata al consumo umano distribuita dal pubblico acquedotto, evitando qualsiasi impiego improprio (innaffiamento giardini, lavaggio auto, pavimentazioni esterne, riempimento vasche, piscine, ecc..) confidando nella collaborazione della popolazione utente per un uso più razionale della risorsa idrica;
Ravvisata la necessità di regolare il consumo dell’acqua potabile della rete idrica dell’intero territorio, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze del Paese;
Ritenuto di dover impedire abusi di qualsiasi genere al fine di assicurare, per quanto possibile, il minimo indispensabile di acqua per usi potabili domestici della popolazione;
Considerato che l’aggravamento della crisi idrica del periodo estivo con la mancata erogazione dell’acqua in alcune zone del Paese potrebbe generare problemi di carattere igienico sanitario;
Considerata  la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l’utilizzo dell’acqua per usi diversi da quelli domestici e potabili;
Visto l’art. 50, comma 5 del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 98 del D. Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi e delle risorse idriche;
 
O R D I N A
- il divieto assoluto di utilizzare l’acqua potabile per usi diversi da quelli igienico-sanitari e domestici (innaffiamento di prati e giardini, lavaggio di autoveicoli, riempimento vasche, piscine, ecc..) ed ogni altro uso improprio e diverso da quello igienico-sanitario e domestico e comunque ogni altro uso estraneo alle norme del contratto di erogazione per le forniture ad uso domestico;
- di fare uso parsimonioso della stessa, limitando al massimo gli sprechi;
 
A V V E R T E
- che il Comando Polizia Municipale, la locale Stazione dei Carabinieri, il Comando del Corpo Forestale dello Stato ed i tecnici della Società ACEA ATO 2 S.p.a, ognuno per le proprie competenze, di rispettare e far rispettare quanto imposto dalla presente ordinanza per tutto il periodo estivo.
- nei confronti degli eventuali trasgressori la comminazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 16 – comma 1 – della Legge n. 3/2003, secondo le procedure previste della Legge n. 689/1981;
 
D I S P O N E
 
- che la presente ordinanza, oltre che pubblicata all’Albo Pretorio della Casa Comunale, sia data ampia diffusione alla Cittadinanza, attraverso gli organi di informazione locale ed apposita divulgazione cartacea oltre la pubblicazione sul portale del Comune di Rocca di Papa;
-che copia della presente venga notificata all’Ufficio Tecnico Comunale, alla locale Stazione Carabinieri, al Commissariato Polizia Municipale, alla locale Unità per la Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri, alla Società ACEA ATO 2 S.p.a.
 
A V V E R S O
La presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

12/06/2017