Si informa la cittadinanza che il Comune di Rocca di Papa ha adottato il un nuovo portale istituzionale, che presenta funzioni aggiornate e accessibilità maggiori rispetto al presente.
Su questo vecchio portale, sono consultabili solo informazioni e/o documenti antecedenti febbraio 2018. In caso di difficoltà di ricerca dei documenti, per garantire la massima trasparenza amministrativa, si invita a contattare gli uffici di competenza, che forniranno tutte le documentazioni richieste.

ORDINANZA SINDACALE PER LA SICUREZZA IN OCCASIONE DI EVENTI NEL PAESE

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Provvedimenti in merito alla somministrazione di bevande e alcolici


 
ORDINANZA N. 65 DEL 3 AGOSTO 2017
 
In occasione di eventi, spettacoli, manifestazioni (anche di natura commerciale) e di raduno di persone su aree pubbliche a qualsiasi titolo;
 

E’ fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici ed ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto superalcoolici;
 

E’ fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici ad ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione;
 

E’ fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcoolici, anche già in proprio possesso, nell’area interessata dalla manifestazione;
 

E’ fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell’area interessata dalla manifestazione.
 

La presente ordinanza si applica a tutte le aree pubbliche interessate dallo svolgimento di eventi, spettacoli, manifestazioni (anche di natura commerciale) ed al raduno di persone su aree pubbliche a qualsiasi titolo, per tutta la giornata di svolgimento della manifestazione.
 

La presente ordinanza si applica a tutti gli esercizi di somministrazione ed ai venditori ambulanti operanti nell’area di svolgimento della manifestazione, ad esclusione dei casi in cui la somministrazione e il conseguente consumo avvengano all’interno dei locali o delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione suolo pubblico.
 

L’inosservanza del presente provvedimento sarà perseguita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
 
La Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo della presente ordinanza.

04/08/2017