Si informa la cittadinanza che il Comune di Rocca di Papa ha adottato il un nuovo portale istituzionale, che presenta funzioni aggiornate e accessibilità maggiori rispetto al presente.
Su questo vecchio portale, sono consultabili solo informazioni e/o documenti antecedenti febbraio 2018. In caso di difficoltà di ricerca dei documenti, per garantire la massima trasparenza amministrativa, si invita a contattare gli uffici di competenza, che forniranno tutte le documentazioni richieste.

TAGLIO DELLE SIEPI E PULIZIA DEI TERRENI. L'ORDINANZA SINDACALE

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Per evitare incendi e pericoli igienico-sanitari

 
ORDINANZA N. 58 DEL 22 GIUGNO 2017
 
Premesso e considerato che:

- l’incuria delle siepi, rovi, arbusti e alberi radicati nelle proprietà private che confinano con strade comunali, vicinali, piazze, marciapiedi, parcheggi, aree pubbliche o di uso pubblico, costituiscono pericolo per l’incolumità dei pedoni e a quanti transitano con veicoli a motore;
 
- ai sensi dell’art. 29 comma1 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) che così recita:” I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria.”
 
- i terreni e le aree a verde che risultano incustodite e/o in stato di abbandono con evidente presenza di sterpaglie, rovi, erbe infestanti, ramaglie e/o depositi di materiali, dove possono albergare animali e insetti che possano essere veicolo di infezioni, costituiscono situazioni di pericolo per la salute, l’igiene pubblica e privata e sono a rischio di possibili incendi;
 
il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, ai sensi dell’Art.50 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), può adottare, a carattere esclusivamente locale ordinanze contingibili e urgenti;
 
Ciò premesso e considerato:
- ravvisata la necessità di garantire il decoro urbano, la salubrità dell’ambiente, preservare la sicurezza della circolazione stradale, le possibili cause di innesto di incendi anche a carattere doloso, la salute e l’igiene pubblica e privata, al fine di assicurare l’incolumità delle persone e delle cose;
 
Visto:
-   il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e  s.m.i. ed in particolare l’art.5 e 7 bis;
-   il “ Codice della Strada”, emanato con D. Lgs 30 aprile 1992, n° 285  e  s.m.i.;
-   la Legge 21 novembre 2000, n. 353 e  s.m.i.;
-   l’art. 50 del Regolamento Comunale di Igiene Urbana.
 

Ordina
- A tutti i proprietari e possessori a qualsiasi titolo di terreni e/o aree confinanti con strade comunali o vicinali o spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, entro dieci giorni dalla data della presente ordinanza di provvedere:
 
1) Al Taglio della vegetazione erbacea e/o arbustiva che:
-  fuoriesce dalle recinzioni, invade le strade comunali, vicinali, parcheggi, marciapiedi, aree di uso pubblico o di pubblico passaggio;
-  occulta la segnaletica stradale;
-  crea problemi di visibilità e di passaggio alla circolazione pedonale e veicolare;
 
2) Alla pulizia dei terreni che:
-  sono invasi da vegetazione spontanea erbe infestanti rovi etc., quale fonte e/o propagazione di eventuali incendi;
-  interfacciano con edifici e/o strutture adibite a civile abitazione, magazzini, autorimesse, attività artigianali etc. con presenza di attività antropiche confinanti o limitrofe;
-  vengano utilizzati come deposito di materiali di qualsiasi genere e natura, dove possono albergare e nidificare animali e insetti che possano essere veicolo di infezioni;
-  ubicati a ridosso di fabbricati adibiti a civile abitazione e/o nel centro abitato non garantiscano situazioni di decoro urbano o vi sia presenza di piante infestanti che possano compromettere lo stato di salute a persone allergiche, con particolare riferimento alla Paretaria Officinalis;
 
3) Alla potatura degli alberi che:
-  hanno rami secchi e/o spezzati dalle intemperie o che presentano fruttificazioni di qualsiasi tipo  che possono cadere sulla pubblica via o su aree pubbliche con particolare riferimento ai pini domestici (Pinus Pinea) i cui frutti sono costituiti da grandi pigne che cadendo possono arrecare grave danno a persone e cose;
-  le ramificazioni si protendono verso finestre balconi e/o comunque arrecano danno ai fondi limitrofi;
 
4)  Alla rimozione nel più breve tempo possibile dei  residui derivanti dalle operazioni di cui sopra:
5) Ad effettuare dette operazioni di pulizia ogni volta che lo stato di fatto lo renda necessario.
 
Avverte
-  Agli inadempienti sarà comminata la sanzione amministrativa di € 500,00 ai sensi dell’art.7-bis comma 1-bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
 
-  Nel caso si sviluppino incendi, anche a carattere doloso, a causa della presenza di folta vegetazione spontanea su terreni lasciati all’incuria e all’abbandono, si procederà a norma della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e  s.m.i., dandone immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
 
-  A seguito della comminazione della sanzione amministrativa e dell’accertamento all’inadempienza alla presente Ordinanza a cura della Polizia Locale, si procederà d’Ufficio con spese rimesse a carico del proprietario dell’area o del terreno o a chi ne dispone a qualsiasi titolo quale diritto reale o personale di godimento e loro responsabili in solido.
 
Incarica
-  Del controllo e del rispetto della presente Ordinanza il Comando di Polizia Locale.
 
Dispone
-  Che l’originale del presente atto venga inserito nella raccolta  delle  Ordinanze,  pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca di Papa ed inserito sul sito internet del Comune per la massima visibilità, nonché notificato per gli adempimenti di competenza a:
-  Al Comando della Polizia Locale – Viale Silvio Spaventa, 10 – 00040 Rocca di Papa.
 
Di inoltrare, per conoscenza, copia della presente a mezzo pec a:
-  Stazione Carabinieri Forestale Rocca di Papa – V.le E. Ferri n.63 - Rocca di Papa (Roma) –  PEC: cs.roccadipapa@pec.corpoforestale.it;
-  Ente Parco Regionale dei Castelli Romani – Via C. Battisti n.5 - 00040 Rocca di Papa (Roma) – PEC:parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it;
-  Locale Stazione dei Carabinieri – Via Rampa Ortagia n.15 - 00040 Rocca di Papa  (Roma) – PEC: trm24481@pec.it;
-  ASL RM H – Via Borgo Garibaldi, 12 – 00041Albano Laziale (Roma) –  PEC: servizio.protocollo@pec.aslromah.it.
 
Che ne venga data notizia alla cittadinanza anche mediante pubblica affissione.

26/06/2017